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CHI PUO’ ESSERE NOMINATO AdS ?

Premesso che l’ordine dei soggetti menzionati dalla Legge non ha carattere preferenziale o esclusivo, possono essere nominati AdS :
- il soggetto designato dallo stesso interessato in previsione della propria futura incapacità mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ;
- il coniuge non legalmente separato;
-la persona stabilmente convivente;
- il genitore ;
- il figlio , il fratello, la sorella;
- il parente entro il quarto grado;
-il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Nel caso di designazione da parte dell’interessato, quando ricorrano gravi motivi
oppure
in mancanza di designazione da parte dell’interessato, quando ne ravvisi l’opportunità il Giudice Tutelare può chiamare all’incarico di AdS altra persona idonea.
Il Giudice può designare quale AdS una persona giuridica pubblica (Provincia, Comune o altro Ente Pubblico) oppure privata (associazione, fondazione, cooperativa sociale) ovvero un’associazione non riconosciuta. In questi casi le funzioni dell’ Amministratore di Sostegno verranno svolte dal legale rappresentante dell’Ente o da un suo delegato .
Non posso ricoprire le funzioni di AdS e sono pertanto esclusi per Legge gli operatori dei servizi pubblici e privati che hanno in cura o in carico la persona.