Amministrazione di sostegno Estensione al beneficiario di effetti, limitazioni e decadenze previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato Estinzione del mandato ex art 1722 , comma 4 c.c. e revoca della procura
Tribunale Genova, Giudice Tutelare, Decreto 25/10/2015
La nomina dell’amministratore di sostegno non costituisce una causa automatica di estinzione del mandato spettando al Giudice Tutelare, ai sensi dell'art. 411 comma 4 c.c., la decisione di estendere, avuto riguardo all'interesse della persona beneficiaria dell’amministrazione di sostegno, le norme che disciplinano gli effetti della sopravvenuta incapacità sui rapporti contrattuali di cui il beneficiario sia parte .
Espletata positivamente tale indagine, il Giudice Tutelare può prevedere l’estensione all’interessato delle norme che prevedono l’estinzione del mandato, in applicazione dell’art. 1722, comma 4 c.c., così come può prevedere la revoca della procura da portarsi a conoscenza dei terzi ex art. 1396 c.c.
Espletata positivamente tale indagine, il Giudice Tutelare può prevedere l’estensione all’interessato delle norme che prevedono l’estinzione del mandato, in applicazione dell’art. 1722, comma 4 c.c., così come può prevedere la revoca della procura da portarsi a conoscenza dei terzi ex art. 1396 c.c.